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Il Ministro Fazio oggi ha firmato il decreto definitivo per le apparecchiature dell’estetista

Punto Estetico Rimini 11 maggio 2011 - Dopo 21 anni oggi il ministro Fazio ha posto l’ultima firma sul decreto interministeriale che approva definitivamente le schede tecniche per le apparecchiature dell’estetista art. 10 legge 4 gennaio 1990 n.1.

Finalmente con questo decreto gli estetisti e i loro clienti sapranno quali apparecchiature sono consentite nei centri estetici e soprattutto si sapranno le caratteristiche tecniche, i modi di applicazione e cautele d’uso.
Quindi no a cavitazione e no a foto ringiovanimento.
Si a ultrasuoni ad alta frequenza, si a laser per epilazione si a luce pulsata per epilazione si all'elettrodepilatore ad ago, oltre a molte altre apparecchiature.
La notizia più risonante è che ci saranno dei divieti molto importanti per le lampade abbronzanti e precisamente:
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV.
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per
appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.
Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:
• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno
una familiarità per neoplasie cutanee
L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto
L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua.
Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.
E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole.
L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti
benefici.
L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.
Questo è il primo grande passo vero la professionalizzazione dell'estetista, difattti, prima di far sottoporre ad una semplice lampada abbronzante il suo cliente, deve riconoscerne la pelle con un'anamnesi accurata e attenta.
Questo vuol dire che l'estetista è una vera professionista e non più un'artigiana.

Comunicato Stampa:
http://www.sun-service.org/files/Comunicato%20stampa%20decreto%20apparecchiature%202011.pdf

Scarica il decreto completo:
http://www.sun-service.org/files/decreto_completo.pdf