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Messaggio di "2011" novembre

Nuovo codice UV

Più trasparenza nella classificazione di lampade e apparecchiature abbronzanti.

La variante A2 (EN 60335-2-27/A2) prevede al
par. 1 7.1 la marcatura delle apparecchiature con
lampade UV fluorescenti per abbronzarsi con il
codice equivalenza UV.
La Variante A2 e quindi la marcatura anzidetta
diventano vincolati dal 10/2011.
Fonte CEI (comitato Elettrotecnico Italiano)

La vera qualità di questa classificazione è il concetto di equivalenza che introduce. Le apparecchiature UV dovranno infatti riportare sul manuale d'uso, la gamma codice di equivalenza delle lampade a fluorescenza, dovranno cioè indicare uno spettro di equivalenza precisa e solo i tubi il cui codice UV rientra nel range indicato, indipendentemente dalla marca, potranno essere impiegati su quella specifica apparecchiatura. Questo significa che gli acquirenti  (installatori, distributori e/o gestori di centri di assistenza) potranno scegliere, in caso di sostituzione, quale componente montare, in virtù di un'equivalenza dichiarata, che garantisce la conformità dal punto di vista tecnico.

Scompare in questo modo il concetto di originalità e compare il concetto di attinenza delle caratteristiche tecniche del componente, indipendentemente dal marchio.

Il valore X della nuova lampada può essere uguale o inferiore al valore indicato sulla lampada originale, fino a un massimo di 25%. Il valore Y non si può discostare di più del 15% per eccesso o per difetto, dal valore della lampada montata in origine.

Tutto ciò ribadisce il concetto da sempre obligatorio che in fase di sostituzione delle lampade è indispensabile mantenere le caratteristiche tecniche indicate sul manuale d'istruzione del solarium, e che sono le caratteristiche tecniche cone le quali è stata fatta la certificazione CE.

Grazie a questo codice diventa molto semplice per il cliente decifrare il prodotto e controllare che la lampada rispetti le norme vigenti.

L'UV-CODE dovrebbe consentire una maggior trasparenza e univocità nella classificazione delle lampade a fluorescenza e delle apparecchiature, in tutto il mondo.


 

 

Chiarimento DM10 Solarium

- Tiziana Angelazzi (Responsabile Confartigianato Estetica)
- Anna Parpagiolla (Presidente Confartigianato Estetica )
- Danilo Garone (Responsabile Cna Benessere e Sanita’)
- Brigida Stomaci (Vice Presidente Cna Benessere e Sanita’ )
- Sandra Landoni (Confartigianato Estetica Lombardia)
- Agnese Latini (Confartigianato Estetica Marche)
- Pierluigi Marzocchi (Confartigianato Estetica Toscana)


Oggetto: Nuovo decreto Interministeriale nr. 110/2011 del 12 maggio 2011
Oggetto: Adeguamento apparecchiature elettromeccaniche di cui alla scheda tecnico-informativa n. 7 (solarium per abbronzatura)
Rif.: CONVEGNO SEMINARIO DEL 4 LUGLIO 2011 (Confartigianato Imprese)
Relatori: Avv. Claudio Venghi - consulente legale confartigianato Lombardia
Sandra Landoni - presidente Gruppo Regionale estetiche Confartigianato Lombardia


Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti circa l’attuazione delle modalita’ atte ad ottemperare agli obblighi previsti dalla
scheda tecnica n. 7 (SOLARIUM PER ABBRONZATURA, di cui al decreto interministeriale n. 110/2011) riportiamo a titolo di chiarimento
quanto indicato da Confartigianato imprese nel convegno del 4 luglio 2011.


Inparticolare riportiamo esattamente quanto indicato nella documentazione rilasciata a tutti i partecipanti al convegno:


- obblighi e responsabilita’: le normative che disciplinano l’attivita’ di estetica e il recente decreto attrezzature
- Avv. Claudio Venghi - Consulente legale confartigianato Lombardia.

Guida alla lettura del decreto:


“La novita’ piu’ rilevante, quanto a diffusione di utilizzo, riguarda le apparecchiature abbronzanti che dovranno avere
un’emissione massima di 0,3W/mq. A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: occorre verificare che l’apparecchiatura utilizzata rientri nella normativa dello 0,3W/mq, come stabilito della scheda n. 7 (allegato 3) e cio’ dopo eventuali modifiche tecniche quali ad es. cambio lampadine blu, lastre acrilico, filtri, ecc.
Il produttore e solo lui puo’ rilasciare una certificazione della macchina, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione
della macchina, ma un certificato di irradianza rilasciato o dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore che
certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati dal Decreto, dopo aver rilevato le dovute misurazioni con strumento idoneo a tale scopo.
E’ bene infatti chiarire come, al di la’ della certificazione del produttore, gli organi competenti (ASL/ARPA) verificheranno che
l’emissione della macchina non superi il nuovo limite e che tale circostanza sia stata certificata dal produttore ovvero da personale
o aziende qualificate. L’eventuale modifica dell’apparecchiatura esistente in adeguamento ai nuovi limiti potra’ essere commissionata
certamente al produttore, cioe’ all’azienda che ha materialmente costruito il macchinario, oppure anche ad aziende specializzate del settore che siano in grado di garantire e certificare l’emissione dei nuovi limiti”.


Cogliamo l’occasione di questa comunicazione per ringraziare Confartigianato imprese che, con il sopracitato chiarimento ha
sostanzialmente contribuito a rafforzare quanto gia’ espresso in proposito dai legali dei ns.distributori, dai consulenti di GROLIER ITALIA, nonche’ dal CEI.

Certi di aver contribuito a far chiarezza su questo argomento
porgiamo distinti saluti.