Il Decreto, firmato dal ministro Fazio l’11 maggio 2011 e pubblicato il 15 giugno 2011 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ad oggi non e’ ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.)
Il Decreto non prevede un regime transitorio e pertanto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.
Tutte le apparecchiature, utilizzate per le attivita’ estetiche, dovranno rispettare le specifiche indicazioni riportate nelle 24 schede tecniche allegate al Decreto.
Apparecchiature abbronzanti
Le apparecchiature abbronzanti dovranno avere un’emissione massima di irradianza di 0,3W/mq.
Il produttore (e solo lui) puo’ rilasciare le certificazioni delle apparecchiature, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione delle apparecchiature, (che e’ data perscontato), ma un certificato di irradianza rilasciato dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore, che certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati
dal Decreto, dopo aver rilevato le dovute misurazioni con strumento idoneo a tale scopo.
E’ essenziale chiarire come, al di la’ delle certificazioni del produttore, gli organi compententi (ASL/ARPA), verificheranno che l’emissione delle apparecchiature non superi il nuovo limite e tale circostanza sia stata certificata dal produttore, ovvero da personale o azienda qualificata del settore.
Il Decreto prevede l’obbligo “rafforzato” della comunicazione agli utenti e’ pertanto assolutamente
consigliato far compilare ad ogni cliente l’apposito “CONSENSO INFORMATO”, prima di sottoporsi a trattamenti abbronzanti.
Cavitazione
Il Decreto non prevede gli strumenti per la cavitazione ultrasonica. Sono ammessi esclusivamente gli apparecchi simili
ai vecchi ultrasuoni ad alta frequenza che sono legittimi rientranti nei limiti di cui alla scheda tecnica n. 2/A, allegata al Decreto.
Luce pulsata
Il Decreto non prevede una scheda tecnica apposita, l’utilizzo di tale tecnica e’ legittima se effettuata con apparecchiature rientranti nella scheda tecnica n. 13, allegata al Decreto, ovvero apparecchi per i trattamenti di calore parziale, attraverso radio frequenza resistiva e capacitiva.
Sintesi
A far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, le uniche apparecchiature legittimamente utilizzabili, saranno quelle rientranti nell’elenco allegato al Decreto, sulla base delle specifiche tecniche indicate nelle schede tecnico-informative. Altre o diverse apparecchiature, oppure le stesse che con limiti di emissione differenti da quanto stabilito nelle schede tecniche, saranno vietate per le attivita’ estetiche. Cio’ che non e’ compreso nell’elenco, con le relative specifiche tecniche, e’ vietato