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Articoli informativi

Pubblicazione decreto interministeriale estetica

PUBBLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE ATTREZZATURE PER L’ATTIVITA’ DI ESTETICA


In data 15 luglio 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.163, è stato pubblicato il decreto n.110 del 12 maggio 2011. L’entrata in vigore è stabilita per il 30 luglio 2011.
Di seguito link per accedere direttamente alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.163 del Ministero dello Svipuppo economico:

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110163/011G0151.htm

Indicazioni operative sul nuovo decreto interministeriale attrezzature per l'attività di estetica

Il Decreto, firmato dal ministro Fazio l’11 maggio 2011 e pubblicato  il  15  giugno  2011  sul  sito  del  Ministero  dello Sviluppo  Economico,  ad  oggi  non  e’  ancora  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.)

Il  Decreto  non  prevede  un  regime  transitorio  e  pertanto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.


Tutte  le  apparecchiature,  utilizzate  per  le  attivita’ estetiche,  dovranno  rispettare  le  specifiche  indicazioni riportate nelle 24 schede tecniche allegate al Decreto.

Apparecchiature abbronzanti
Le  apparecchiature abbronzanti  dovranno avere un’emissione massima di irradianza di 0,3W/mq.
Il produttore (e solo lui) puo’ rilasciare le certificazioni delle apparecchiature, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione  delle  apparecchiature,  (che  e’  data  perscontato),  ma  un  certificato  di  irradianza  rilasciato  dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore, che certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati
dal  Decreto,  dopo  aver  rilevato  le  dovute  misurazioni  con strumento idoneo a tale scopo.


E’ essenziale chiarire come, al di la’ delle certificazioni del   produttore,   gli   organi   compententi   (ASL/ARPA), verificheranno  che  l’emissione  delle  apparecchiature  non superi  il  nuovo  limite  e  tale  circostanza  sia  stata certificata  dal  produttore,  ovvero  da  personale  o  azienda qualificata del settore.


Il   Decreto   prevede   l’obbligo   “rafforzato”   della comunicazione   agli   utenti   e’   pertanto   assolutamente
consigliato far compilare ad ogni cliente l’apposito “CONSENSO INFORMATO”, prima di sottoporsi a trattamenti abbronzanti.


Cavitazione
Il  Decreto  non  prevede  gli  strumenti  per  la  cavitazione ultrasonica. Sono ammessi esclusivamente gli apparecchi simili
ai vecchi ultrasuoni ad alta frequenza che sono legittimi rientranti  nei  limiti  di  cui  alla  scheda  tecnica  n.  2/A, allegata al Decreto.


Luce pulsata
Il  Decreto  non  prevede  una  scheda  tecnica  apposita, l’utilizzo  di  tale  tecnica  e’  legittima  se  effettuata  con apparecchiature  rientranti  nella  scheda  tecnica  n.  13, allegata  al  Decreto,  ovvero  apparecchi  per  i  trattamenti  di calore  parziale,  attraverso  radio  frequenza  resistiva  e capacitiva.


Sintesi
A far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, le uniche apparecchiature  legittimamente  utilizzabili,  saranno  quelle rientranti nell’elenco allegato al Decreto, sulla base delle specifiche tecniche indicate nelle schede tecnico-informative. Altre  o  diverse  apparecchiature,  oppure  le  stesse  che  con limiti  di  emissione  differenti  da  quanto  stabilito  nelle schede tecniche, saranno vietate per le attivita’ estetiche. Cio’  che  non  e’  compreso  nell’elenco,  con  le  relative specifiche tecniche, e’ vietato

Stretta sulle lampade abbronzanti in arrivo il divieto per i minori

Dopo i recenti divieti negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche l'Italia interviene per limitare la tintarella artificiale con un decreto legislativo che vieta i raggi UV a chi ha meno di18 anni.
Anche l'Italia si prepara a disciplinare per legge il settore dei centri per la tintarella artificiale. Dopo Stati Uniti e Inghilterra, anche nel nostro paese arriverà presto il divieto delle lampade abbronzanti per i minori di 18 anni.

I lettini e i solarium con raggi ultravioletti utilizzati per dorare artificialmente il corpo dovranno possedere specifiche caratteristiche di sicurezza. Le nuove regole saranno contenute in una delle schede tecnico-informative allegate al regolamento predisposto dai ministeri della Salute e dello Sviluppo economico (che ha già firmato il provvedimento, mentre si attende la controfirma del ministro Ferruccio Fazio). Più che di regole, in realtà, si tratta di indicazioni, dal momento che il decreto non prevede sanzioni per chi non le rispetta.

Nel capitolo su «modalità di esercizio e di applicazione» vengono indicati una serie di divieti. L’irradiazione di raggi ultravioletti non potrà essere somministrata, oltre che ai minorenni, a donne in stato di gravidanza, a persone che soffrono o hanno sofferto di neoplasie acute e a persone che non si abbronzano o che si scottano facilmente al sole.

Il decreto è rivolto ai centri estetici (è infatti il regolamento attuativo della legge 1/90, atteso da ben 21 anni) ed elenca, tra l’altro, le attrezzature che possono essere adoperate nei centri. Banditi gli apparecchi anti cellulite (tecnica della cavitazione 1) e per il foto ringiovanimento a luce pulsata, mentre sono ammessi luce pulsata e laser per la depilazione.

Di tutte queste precauzioni e indicazioni, allo stato attuale, difficilmente si fa menzione nei centri solari o estetici, in palestre e beauty farm. Lo dimostra una recente inchiesta di Altroconsumo, che ha visitato "anonimamente" 50 centri abbronzanti in 8 grandi città italiane (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino, Venezia), con l'aiuto di giovani collaboratrici rigorosamente non abbronzate e di carnagione chiara.

Le finte "clienti" hanno verificato il comportamento, le informazioni e i consigli forniti dal personale che lavorava nei solarium, e il risultato non è stato positivo: pochissimi chiedono alla cliente se sta assumendo farmaci, se prende la pillola, se utilizza cosmetici; quasi nessuno si informa sul grado di sensibilità della pelle al sole, solo la metà fornisce gli occhialini indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi, troppo pochi sconsigliano l’uso delle lampade ai minori.

Articolo La Repubblica 6 Maggio 2011
http://www.sun-service.org/files/Artrep18anni.pdf

Il Ministro Fazio oggi ha firmato il decreto definitivo per le apparecchiature dell’estetista

Punto Estetico Rimini 11 maggio 2011 - Dopo 21 anni oggi il ministro Fazio ha posto l’ultima firma sul decreto interministeriale che approva definitivamente le schede tecniche per le apparecchiature dell’estetista art. 10 legge 4 gennaio 1990 n.1.

Finalmente con questo decreto gli estetisti e i loro clienti sapranno quali apparecchiature sono consentite nei centri estetici e soprattutto si sapranno le caratteristiche tecniche, i modi di applicazione e cautele d’uso.
Quindi no a cavitazione e no a foto ringiovanimento.
Si a ultrasuoni ad alta frequenza, si a laser per epilazione si a luce pulsata per epilazione si all'elettrodepilatore ad ago, oltre a molte altre apparecchiature.
La notizia più risonante è che ci saranno dei divieti molto importanti per le lampade abbronzanti e precisamente:
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV.
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per
appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.
Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:
• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno
una familiarità per neoplasie cutanee
L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto
L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua.
Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.
E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole.
L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti
benefici.
L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.
Questo è il primo grande passo vero la professionalizzazione dell'estetista, difattti, prima di far sottoporre ad una semplice lampada abbronzante il suo cliente, deve riconoscerne la pelle con un'anamnesi accurata e attenta.
Questo vuol dire che l'estetista è una vera professionista e non più un'artigiana.

Comunicato Stampa:
http://www.sun-service.org/files/Comunicato%20stampa%20decreto%20apparecchiature%202011.pdf

Scarica il decreto completo:
http://www.sun-service.org/files/decreto_completo.pdf

Nuovi limiti di emissioni per solarium di qualsiasi marca

Quali apparecchiature possono essere utilizzate nei centri di estetica? Queste ed altre disposizioni sono state recentemente regolamentante da un nuovo Decreto ministeriale e non decreto legge* come letto in alcune lettere di altre aziende firmato l’11 Maggio che limita anche l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti per un’emissione massima di 0.3 W /mq.
Non lasciatevi prendere dal panico e non fate spese assurde e azzardate lasciandovi influenzare dai produttori.
E' vero che solo il produttore può rilasciare una certificazione della macchina, ma quello che conta non è la certificazione della macchina, ma bensì un certificato di irradianza rilasciato da aziende qualificate del settore che certifichi dopo avere rilevato le dovute misurazioni con strumento idoneo a tale scopo che la vostra apparecchiatura rientri nella normativa dello 0,3W/mq anche dopo opportune modifiche tecniche come: Cambio lampadine o tubi, lastre acriliche,filtri BLU e alimentatori.

In sostanza alle USL/ARPA competenti interessa solo che l' emissione delle vostre macchine non superi lo 0,3W/mq e che sia stata certificata con gli strumenti idonei a tale verifica da personale qualificato del settore.

Se siete interessati ad un contatto per questo tipo di controllo e consulenza potete scrivere all’indirizzo info@sun-service.org o contattarmi personalmente a questo numero di cellulare Giovanni Zambetta 3385233332.

*Vi rimando a questo articolo sulla differenza tra un Decreto ministeriale e un decreto legge:
http://www.sun-service.org/files/differenza_tra_decreto.pdf