RSS

Messaggio di "2011" giugno

Tremonti

Anche l’acquisto di LETTINI SOLARI rientra nella conosciuta TREMONTI-TER ossia il “Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari” che consente la detassazione sul Reddito D’Impresa, pari al 50% del valore dell’investimento, per l’acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (punto 28.99.3 “lettini per abbronzature”), decreto che viene applicato a tutte le imprese Italiane indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore.

http://www.sun-service.org/files/elenco_completo-ateco2007.pdf

http://www.sun-service.org/files/tremonti_circolare_44e.pdf

L’abbronzatura indoor

La vitamina D, che l’organismo acquisisce anche grazie all’esposizione di raggi UVB, agisce positivamente sul sistema immunitario e le difese cellulari. L’abbronzatura indoor consente di raggiungere gli stessi benefici dell’esposizione al sole.

Negli ultimi anni si sono diffuse molte notizie allarmistiche sull’esposizione ai raggi ultravioletti, che hanno contribuito a deprimere il settore dell’abbronzatura indoor. Ma è bene fare chiarezza. L’esposizione ai raggi ultravioletti, solari o artificiali, se fatta in modo corretto, è benefica per l’organismo. Inoltre, le apparecchiature per l’abbronzatura di nuova generazione, rispondenti alle raccomandazioni europee, in base alle quali i solarium devono consentire un’irradianza efficace eritemale inferiore a 0,3 Watt a metro quadro – in pratica, un valore che corrisponde all’irradianza del sole in estate a mezzogiorno in un Paese europeo dell’area mediterranea - Sono più sicure e affidabili di quelle commercializzate in passato.

IL CEI certifica lo 0,3

La normativa sul limite di irradianza 0,3W/mq, ha compiuto un passo avanti. Di seguito riassumiamo al riguardo le informazioni ricevute dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) incaricato di recepire la normativa.

Limiti di emissione

Con le due varianti EN 60335-2-27/A1 e EN 60335-2-27/A2 la normativa tecnica ha recepito le raccomandazioni eruopee riguardanti i limiti di emissione UV (0,3 W/m2). Le due varianti sono già in vigore a livello europeo e saranno pubblicate a breve dal CEI. La normativa prcedente rimane valida in parallelo con le seguenti scadenze: aprile 2009 per l'A1 e ottobre 2011 per l'A2.

Apparecchiature UV già presenti sul mercato

Le norme tecniche si applicano alle apparcchiature, prodotti e componenti nuovi. Indicazioni sulle modalità di trattamento del parco pregresso possono scaturire unicamente da leggi e/o decreti emessi dalle autorità governative nazionali: al momento tali indicazioni non esistono.

Obblighi

Con riferimento alle apparecchiature UV, in mancanza di documenti legislativi specifici, ci si attiene, in conformità alla Legge 186, alla norma tecnica I EN 60335-2-27 che dal 1/04/2009 rende applicabile solo il limite di 0,3 W/m2. Le norme CEI infatti, sono documenti riconosciuti in sede legislavita come strumenti, univocamente identificati, per operare secondo la regola dell'arte. La legge 186 del 1968, il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 impongono la realizzazione a regola d'arte degli impianti e degli apparecchi elettrici ed elettronici ed individuano nelle Norme CEI, attraverso le prescrizini in esse contenute, una rispondenza alla regola dell'arte; pertanto l'indicazione del limite 0,3W/mq contenuto nella norma tecnica CEI diviene vincolante dal 1/aprile/2009

Codice lampada per lampade a fuorescenza

La Variante A2 (EN 60335-2-27/A2) prevede al par. 7.1 la marcatura delle apparecchiature con lampade UV fluorescenti per abbronzarsi con il codice di equivalenza UV. Come detto la Variante A2 e quindi la marcatura anzidetta diventano vincolanti dal 10/2011, perchè fino a tale data valgono anche le norme tecniche precedenti.

Fonte CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche)

DIRETTIVA

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, Nr. 151/05, che ha introdotto

"l'eco contributo RAEE" recependo alcune derettive comunitarie (2002/95/CE- 2002/96/CE- 2003/180/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettrnoiche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti) in materia di tutela ambientale e sanitaria. Vi comunichiamo che il suddetto contributo viene da noi evidenziato in fattura con voce separata nella misura di € 0,17 + iva per ogni lampada venduta.

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

L'eco contributo RAEE non è una tassa ma è lo strumento economico, concesso dalla Normativa Nazionale ed Europea, per il finanziamento delle attività di raccolta, trattamento e riciclo delle apparecchiatute elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. Lo smaltimento differenziato dei RAEE insegue un obiettivo di sostenibilità ambientale e nel ns. settore è finalizzato unicamente e interamente, a finanziare il processo di riciclo delle sorgenti luminose, a partire dal ritiro presso i centri di raccolta fino al recupero e allo smaltimento in appositi impianti di trattamento. Non si genera in questo modo alcun guadagno, né per i produttori né per i distributori. L'adeguata raccolta differenziata e i succevici processi di riciclaggio, trattamento e smaltimento eco-compatibile, contribuiscoo adevitare possibili effetti negativi sull'almbiente e sulla salute e favoriscono il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiature. La protezione dell'ambiente è dovere di tutti i cittadini che devono adoperarsi per ridurre il rischio di inquinamento attraverso l'adozione di comportamenti responsabili. A tal proposito, è bene ricordare che lo smaltimento abusivo del prodotto, da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Per adempiere correttamente alla normativa, FreeSun partecipa ad un "sistema collettivo" che ha il compito di organizzare e gestire il sistema di raccolta dei RAEE. (www.ecolamp.it) Sul sito www.cdcraee.it, alla sezione "COMUNI", è possibile visualizzare la lista dei centri di raccolta per Area Geografica.

COS'E' L'"ECO-CONTRIBUTO RAEE"

Il simbolo del cassonetto barrato riportatosull'apparecchiature o sulla sua confenzione, indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto, giunto a fine vita, come rifiuto urbano. Originariamente il decreto prevedeva che: il consumatore, nel momento in cui decideva di privarsi della lampada abbronzante a suo tempo acquistata, si trovava a dover scegliere obbligatoriamente fra due alternative:

1 conferire al rivenditore o al distributore, la lampada abbronzante esaurita (Rifiuto RAEE) nell'ipotesi di acquisto di un apparecchio nuovo dello stesso tipo. L'obbligo valeva solo per un singolo prodotto nel cambio con l'acquisto di u prodotto nuovo dello stesso tipo, non necessariamente della stessa marca;

2 decidere di consegnare la lampada abbronzante presso un centro di smaltimento dei RAEE del Comune di residenza.

Successivamente il decreto ha subito una modifica sostanziale ponendo di fatto in stand-by l'opzione sopra descritta alla posizione 1, (vedi "SPECIFICHE NORMATIVE" posizione B). E' bene sottolineare che, in ogni caso, il consumatore è obbligato a non smaltire in maniera indifferenziata la propria lampada abbronzante, evitando in tal modo possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, data la presenza, all'interno delle lampade, di sostanze potenzialmente pericolose. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, successive modifiche e integrazioni.

CONTRIBUTO VISIBILE (VISIBLE FEE)

La "Direttiva RAEE" sancisce l'obbligo per i distributori di sottoporre il costo sostenuto per la gestione dei rifiuti (€ 0,22 + iva/lampada)(VISIBLE FEE) separatamente dal prezzo del prodotto.
Tale costo, soggetto a variazioni, a far data dal 01 Settembre 2008 verrà ridotto a euro 0,20 + iva/lampada.
Tale costo, soggetto a variazioni, a far data dal 01 Settembre 2009 verrà ridotto a euro 0,17 + iva/lampada

COMUNI - ISOLE ECOLOGICHE

Il Dlgs 151/05 e DM 185/07 sanciscono l'obbligo diretto dei comuni nel merito dell'accettazione (presso le competenti "isole ecologiche") del rifiuto RAEE

SPECIFICHE NORMATIVE

1) Le sorgenti UV (lampade b.p e A.P.) sono classificate della DIRETTIVA RAEE quali rifiuti domestici da conferire da parte dell'utilizzatore (professionale e/o privato) presso i centri di raccolta comunale ( ISOLE ECOLOGICHE).

2) Nei prossimi mesi in riferimento al "Decreto Milleproroghe", gli organi competenti si pronunceranno circa la possibilità di conferire, da parte del consumatore finale, il rifiuto RAEE direttamente al distributore, al momento dell' acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione del rapporto di uno a uno.
Va precisato che tale possibilità è esclusa fino a quando non verrà emanato lo specifico decreto ministeriale che individua le modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto del rifiuto RAEE presso le isole ecologiche da parte dei commercianti, distributori, installatori e centri assistenza